Thank you: Secondo una recente sentenza di Cassazione (Cass.n.44257 del 26/09/17) l’emissione di cattivi odori a danno dei partecipanti vicini all’attività del ristorante è un reato ! La suprema corte ha ritenuto che la fattispecie criminosa riferita al “getto pericoloso di cose” , sanzionata all’art.674 del Codice Penale, è configurabile anche in presenza di “molestie olfattive”.
La Corte di Cassazione ha affermato che “… il reato di cui all’art. 674 cod. pen. è configurabile anche in presenza di molestie olfattive promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti, come nel caso di specie), e ciò perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche – e, quindi, valori soglia – in materia di odori>> e che, al fine di valutare la presenza o meno della molestia, si deve tener conto del concetto di normale tollerabilità, previsto dall’art. 844 cod. civ. in un’ottica strettamente individualistica”.
