A seguito di ricorso proposto in merito alla modalità di convocazione dell’assemblea dei condomini, la Corte di merito aveva accolto le motivazioni della parte ricorrente, affermando che la mancata comunicazione preventiva del bilancio (il bilancio consuntivo portato all’approvazione assembleare non era stato trasmesso alla parte ricorrente al momento della convocazione ed era stato comunicato ex post, unitamente alla delibera di approvazione) avrebbe leso il diritto del singolo condominio ad una corretta informazione, non ponendolo in condizione di partecipare all’assemblea con un’adeguata conoscenza delle questioni in discussione.

La Suprema Corte, con sentenza del 05/10/2020 n.21271, ha invece confermato che l’obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, sia pure in termini non analitici e minuziosi, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (Cass. 15587/2018 ), di modo che tale diritto è soddisfatto dall’avviso di convocazione contenente l’indicazione delle materie all’ordine del giorno non occorrendo la trasmissione della documentazione contabile, dato che il destinatario del rendiconto non sono i singoli condomini, ma l’assemblea.

Non è quindi configurabile un obbligo, per l’amministratore condominiale, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass.19799/2014). Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l’illegittimità della successiva delibera di approvazione per l’omessa allegazione dei documenti contabili all’avviso di convocazione dell’assemblea.

Se il Bilancio non viene allegato all’avviso di convocazione

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