Non tutti i crediti condominiali hanno la stessa prescrizione

Come spesso accade, l’ostinato ricorso ai tribunali da parte di taluni condomini per tentare di sottrarsi al pagamento degli oneri condominiali, ci fornisce l’occasione per precisare alcuni principi di diritto.

In occasione di un ricorso promosso nel 2019 da tre condomini, che sostenevano di non dover pagare la somma richiesta dall’amministratore  perché relativa ad oneri condominiali riferiti al 2008 e dunque prescritti, il Tribunale di Ravenna ha elaborato una sentenza ben articolata con la quale ritiene valida e fondata la pretesa del Condominio ragionando su alcuni aspetti importanti.

PRIMO: quale termine prescrizionale deve essere applicato al credito ?

Il Tribunale osserva anzitutto che nella fattispecie  il credito non ha un’unica natura, componendosi in parte di spese inerenti a lavori straordinari, e in parte di contributi ordinari, dal che ne consegue che “la prescrizione quinquennale invocata non è applicabile all’intero credito vantato dal Condominio, ma solo ad una parte di esso, essendo invece applicabile all’altra parte l’ordinaria prescrizione decennale”.

Il principio su cui fa leva il Giudice è consolidato: “la regola di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. può applicarsi esclusivamente alle spese condominiali fisse, come quelle di pulizia o di manutenzione ordinaria, che rivestono natura periodica, trattandosi di obbligazioni che si rinnovano di anno in anno o in termini più brevi; diversamente, si deve ritenere che tutte le spese relative a lavori di manutenzione straordinaria, in virtù del loro carattere occasionale, legato ad una contingenza della parte comune da preservare, costituiscano normali crediti assoggettati all’ordinario regime di prescrizione decennale” (Cass. Civ., n. 4489/2014 ).

SECONDO: qual è il momento in cui inizia a decorrere il tempo utile alla prescrizione ?

Il Giudicante osserva inoltre che la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data della delibera (2010) di approvazione del relativo rendiconto e dello stato di riparto, che costituisce il titolo per poter agire nei confronti dei condomini (Cass. Civ., n. 11981/1992) e non già dalla data dell’autorizzazione ad avviare i lavori (2008).

Per quanto riguardala parte di credito afferente l’ordinaria manutenzione (relativa ad esercizi dal 2012 in poi), a cui risulta invece applicabile il termine quinquennale, dal giudizio è emerso che anche la sua prescrizione è stata interrotta con emissione di una semplice diffida notificata nel 2017, motivo per cui la contestazione dev’essere ritenuta infondata.

Fonte: https://www.condominioweb.com/prescrizione-quinquennale-e-decennale-dei-crediti-condominiale.16250

Prescrizione dei crediti condominiali

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