Una interessante sentenza del TAR Campania (15/07/20 n.905) precisa che la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria assoggettata al semplice regime della comunicazione di inizio lavori. In tali casi, l’omessa comunicazione della CILA non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo. Quando invece questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato, la disciplina applicabile è quella della SCIA, la cui mancanza comporta, parimenti, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria (TAR Salerno, Sez. II, 04.11.2019, n. 1900).
Il fatto: a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali emergevano diverse criticità, tra cui la diversa distribuzione interna dei locali con la realizzazione di un bagno e di un ballatoio per l’accesso alle singole stanze, in conseguenza di ciò veniva emesso Ordine di demolizione, avverso al quale veniva proposto ricorso.
Il Tribunale amministrativo evidenzia come le doglianze prospettate dalla parte ricorrente sono meritevoli di positivo apprezzamento nella parte in cui si contesta la legittimità dell’ordinanza demolitoria nel momento in cui ingiunge la rimozione degli interventi realizzati, che si sostanzierebbero in una diversa distribuzione degli ambienti.
Si tratta, infatti, di opere di manutenzione straordinaria ex art. 3 del DRP 380/2001, che non alterano la sagoma dell’edificio e non realizzano una modifica volumetrica, afferendo all’interno dell’immobile; come tali, assentibili mediante SCIA e non con permesso di costruire.
