L’amministratore di condominio, a norma dell’art.1129 Codice Civile , dura in carica un anno e può essere revocato in qualunque momento dall’assemblea condominiale;  così recita la norma,  ma la giurisprudenza ci ha insegnato che la revoca del mandato può avvenire nell’esercizio delle facoltà dell’assemblea se esiste giusta causa, a pena di esporsi al rischio di un risarcimento del danno patrimoniale cagionato per il periodo di mandato revocato senza motivo.

Qualche volta però accade anche il contrario: che sia proprio l’amministratore di condominio a presentare le proprie dimissioni irrevocabili, per le ragioni più svariate, disimpegnandosi dall’incarico gestionale assunto nei confronti del condominio.

Questa particolare situazione non risulta espressamente descritta dalle norme del codice civile in materia condominiale, ma troviamo dei riferimenti piuttosto espliciti nello stesso Codice che vengono in nostro aiuto.

In primo luogo all’articolo 1129 c.c. 1 comma, troviamo che “la nomina dell’amministratore può essere chiesta all’Autorità Giudiziaria anche dall’amministratore dimissionario, ove l’assemblea non v’abbia provveduto”, siamo dunque nel caso in cui l’assemblea, all’atto di ricezione delle dimissioni, non provvede alla nomina del sostituto; ma che succede se l’assemblea respinge le dimissioni ?

Già la Cassazione ha chiarito molto bene ( Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148) che l’amministratore di condominio «raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza” , ne consegue che ai rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini si applicano le disposizioni sul mandato» , statuizione riportata all’art. 1129, quindicesimo comma, c.c. (introdotto nel codice dalla legge n. 220/12) dove si conferma che tutto ciò che non è previsto dagli artt. 1129 c.c. in relazione a nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore è dettato dalle norme in materia di mandato.

L’art. 1722 c.c. in tema di mandato specifica chiaramente che una delle cause di estinzione del mandato  è appunto la rinunzia del mandatario, che in altre parole sono le dimissioni dell’amministratore dall’incarico.

In ultimo ricordiamo che le dimissioni sono atto unilaterale recettizio, motivo per cui il mandante non può imporre al mandatario di proseguire nell’incarico. Quindi nel caso in cui l’assemblea decidesse di respingere le dimissioni, tale delibera sarebbe inefficace e non vincolante per l’amministratore dimissionario che resterebbe libero di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la nomina di un suo sostituto, come un qualunque altro partecipante .

Questo passaggio ci impone però una considerazione, richiamata dal disposto del primo comma dello stesso articolo : «il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante», ed ancora «la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario»; da ciò sembrerebbe potersi desumere che l’amministratore può dimettersi in ogni momento, ma deve fare attenzione a non procurare danni al Condominio, a meno che non vi siano giustificati motivi (es. salute), in difetto  il condominio potrebbe chiedergli i danni, e quindi certamente può dimettersi ma contestualmente deve adoperarsi al fine di consentire al Condominio (mandante) di sostituirlo, convocando una apposita riunione, con preavvisi sufficienti per il reperimento delle offerte e tutto quanto occorre, valutando le situazioni particolari per ogni singolo caso specifico, facendo sempre bene attenzione a portare avanti le attività ordinarie imposte dallo stesso articolo dell’art. 1129, ottavo comma, c.c. a mente del quale questi è tenuto «ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

Dimissioni irrevocabili dell’Amministratore

4 thoughts on “Dimissioni irrevocabili dell’Amministratore

  • Buona Sera,
    Da una confidenza ricevuta sembrerebbe che l’attuale Amministratore condominiale si presenti dimis-
    sionario alla prossima ASSEMBLEA X L’APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2020.
    Chiedo:
    Deve inserirlo nell’Ordine del Giorno e se può farlo oppure citare il caso a “parola” in Assemblea
    Grazie e Distinti Saluti

  • Buongiorno
    l’amministratore che si dimette durante l’assemblea per poca collaborazione dei condomini, lascia il libero verbali al presidente. L’assemblea viene sciolta ed il libro verbali resta in mano del presidente eletto dall’assemblea.
    A chi spetta convocare la nuova assemblea per la nomina del nuovo amministratore?
    Al presidente che ha trattenuto il libro verbali o all’amministratore uscente che, nel caso esposto, non ha più in cassa neanche il becco di un centesimo a causa dei condomini morosi?
    Grasie. Sergio

  • Nella Convocazione Assemblea Ordinaria nell’o.del g.al punto 4 si legge:
    DIMISSIONI IRREVOCABILI AMMINISTRATORE P.T. (decisioni)
    La domanda è : quel “decisioni” andava messo?

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