Impugnazione di delibera assembleare : partecipano alle spese legali anche i condomini che hanno espresso dissenso alla lite

Le liti condominiali sono tra gli esercizi più frequenti con cui si cimentano amministratori, avvocati e condomini, e capita sovente di attivare liti in relazione ad altri contesi osi, alimentando una spirale perversa che rallenta e pervade le attività di tutti i giorni.
Analizziamo una caso in particolare, che riguarda i proprietari di un appartamento in condominio che hanno impugnato davanti al Tribunale di Roma una delibera adottata dall’assemblea di condominio, chiedendone l’annullamento (e fin qui nulla di strano), ma si deve aggiungere che tra gli altri motivi d’impugnazione, i proprietari contestano la delibera nella parte in cui addebita loro somme per spese legali relative ad un’altra causa, intentata da un altro condòmino contro il Condominio, nonostante il loro dissenso alla lite, espresso ai sensi dell’articolo 1122 del codice civile.
Si trattava, nello specifico, di una causa in cui era stata impugnata una precedente delibera assembleare; il Condominio si era costituito in giudizio ed aveva poi ripartito le relative spese legali tra tutti i condòmini.
L’esercizio del dissenso alla lite condominiale, di cui all’art.1132 Codice Civile consente al condominio (appunto dissenziente) di non partecipare alle spese di lite, ovvero alle spese legali che il Condominio deve poi affrontare per promuovere il giudizio, ciò al fine di contemperare l’interesse del gruppo con quello del singolo, titolare di interessi contrastanti a tale decisione (v. Cass. civ., Sez. II, 15/05/2006, n. 11126; v. Cass. 8 giugno 1996, n. 334).
Il Tribunale di Roma, invece, con la sentenza n. 12803 del 18 giugno 2019, ha rigettato la domanda su questo specifico motivo di contestazione, osservando che le spese legali in questione si riferiscono, come detto, ad una causa d’impugnazione di delibera assembleare, e, dunque, ad una lite in cui all’amministratore compete il potere di costituirsi in giudizio, senza la necessità di chiedere la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Su questo aspetto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha dubbi: “in tema di condominio negli edifici,l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa della deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso” (Cassazione civile, n. 1451 del 23 gennaio 2014).
Ne consegue che, in parole più semplici, nelle cause di impugnazione delle delibere assembleari, l’amministratore può costituirsi in giudizio per conto del Condominio (con affidamento ad un legale) senza chiedere il permesso dei condomini. Le spese legali di tale giudizio possono essere accollate a tutti i condomini, che non possono astenersi dal pagarle.
Recentemente la stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 7095 del 20 marzo 2017) ha confermato tale principio, ed ha altresì osservato che al singolo condomino che, eventualmente, dissenta dalla costituzione in giudizio, non è consentito “separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa”.
In buona sintesi il Tribunale capitolino ha precisa un principio importante, ossia che: “presupposto di attribuzione al singolo partecipante del diritto di dissenso è la sussistenza di una delibera dell’assemblea di promuovere la lite o resistere in giudizio; in tanto, cioè, sussiste la facoltà individuale di estraniarsi dalla responsabilità per soccombenza,in quanto si verta in ambito di controversie non rientranti nella sfera di autonoma attribuzione della legittimazione processuale dell’amministratore”.
Nel caso in esame, si ricade proprio in questa ipotesi, poiché le spese legali contestate dagli attori riguardano una precedente causa d’impugnazione di delibera condominiale, per la quale l’amministratore era legittimato a costituirsi senza la preventiva delibera di autorizzazione dell’assemblea, ne consegue che gli attori, anche se hanno espresso il dissenso a tale causa, non possono estraniarsi dalla responsabilità in ordine alla conseguenze della causa stessa (devono quindi partecipare alle spese legali anche loro).
Fonte: https://www.condominioweb.com/diritto-di-dissenso.16251
