{"id":896,"date":"2019-09-19T17:45:24","date_gmt":"2019-09-19T15:45:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiofidani.com\/?p=896"},"modified":"2019-09-23T16:40:50","modified_gmt":"2019-09-23T14:40:50","slug":"prescrizione-dei-crediti-condominiali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiofidani.com\/en\/prescrizione-dei-crediti-condominiali\/","title":{"rendered":"Prescrizione dei crediti condominiali"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Non tutti i crediti\ncondominiali hanno la stessa prescrizione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come spesso accade, l\u2019ostinato ricorso ai tribunali da parte\ndi taluni condomini per tentare di sottrarsi al pagamento degli oneri\ncondominiali, ci fornisce l\u2019occasione per precisare alcuni principi di diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>In occasione di un ricorso promosso nel 2019 da tre\ncondomini, che sostenevano di non dover pagare la somma richiesta dall\u2019amministratore&nbsp; perch\u00e9 relativa ad oneri condominiali riferiti\nal 2008 e dunque prescritti, il Tribunale di Ravenna ha elaborato una sentenza\nben articolata con la quale ritiene valida e fondata la pretesa del Condominio ragionando\nsu alcuni aspetti importanti.<\/p>\n\n\n\n<p>PRIMO: quale termine prescrizionale deve essere applicato al credito ?<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale osserva anzitutto che nella fattispecie &nbsp;il credito non ha un&#8217;unica natura,\ncomponendosi in parte di spese inerenti a lavori straordinari, e in parte di\ncontributi ordinari, dal che ne consegue che <em>&#8220;la prescrizione quinquennale invocata non \u00e8 applicabile\nall&#8217;intero credito vantato dal Condominio, ma solo ad una parte di esso,\nessendo invece applicabile all&#8217;altra parte l&#8217;ordinaria prescrizione\ndecennale&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il principio su cui fa leva il Giudice \u00e8 consolidato: <em>&#8220;la regola di cui all&#8217;art. 2948, n. 4\nc.c. pu\u00f2 applicarsi esclusivamente alle spese condominiali fisse, come quelle\ndi pulizia o di manutenzione ordinaria, che rivestono natura periodica,\ntrattandosi di obbligazioni che si rinnovano di anno in anno o in termini pi\u00f9\nbrevi; diversamente, si deve ritenere che tutte le spese relative a lavori di\nmanutenzione straordinaria, in virt\u00f9 del loro carattere occasionale, legato ad\nuna contingenza della parte comune da preservare, costituiscano normali crediti\nassoggettati all&#8217;ordinario regime di prescrizione decennale&#8221;<\/em> (Cass.\nCiv., n. 4489\/2014 ).<\/p>\n\n\n\n<p>SECONDO:  qual \u00e8 il momento in cui inizia a decorrere il tempo utile alla prescrizione ?<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudicante osserva inoltre che la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data della delibera (2010) di approvazione del relativo rendiconto e dello stato di riparto, che costituisce il titolo per poter agire nei confronti dei condomini (Cass. Civ., n. 11981\/1992) e non gi\u00e0 dalla data dell&#8217;autorizzazione ad avviare i lavori (2008). <\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguardala parte di credito afferente l&#8217;ordinaria\nmanutenzione (relativa ad esercizi dal 2012 in poi), a cui risulta invece\napplicabile il termine quinquennale, dal giudizio \u00e8 emerso che anche la sua\nprescrizione \u00e8 stata interrotta con emissione di una semplice diffida notificata\nnel 2017, motivo per cui la contestazione dev\u2019essere ritenuta infondata.<\/p>\n\n\n\n<p>Fonte:\nhttps:\/\/www.condominioweb.com\/prescrizione-quinquennale-e-decennale-dei-crediti-condominiale.16250<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non tutti i crediti condominiali hanno la stessa prescrizione Come spesso accade, l\u2019ostinato ricorso ai tribunali da parte di taluni condomini per tentare di sottrarsi al pagamento degli oneri condominiali, ci fornisce l\u2019occasione per precisare alcuni principi di diritto. 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