
La Corte di cassazione, sezione Civile, con sentenza 20-10-17 n.24920, è intervenuta su ricorso avverso sentenza emessa della Corte d’appello di Perugia che dichiarava esente da responsabilità l’amministratore condominiale per non aver potuto pagare i servizi condominiali in carenza di disponibilità di cassa, avendo lo stesso correttamente provveduto alla messa in mora dei condomini morosi attraverso solleciti di pagamento, ma senza attivare le relative procedure monitorie.
Il Condominio attore, ricorreva in cassazione sostenendo che la procedura attivata dall’A/C doveva essere espletata fino al ricorso per Decreto Ingiuntivo, ricorrendo in difetto i termini per eccepire la mancata diligenza nel mandatario.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, invece, corretta la interpretazine della Corte d’Appello precisando che l’amministratore ha una “rappresentanza volontaria” (Cass.09/04/14 n.8339) e il disposto di cui all’art.63 Disp. Att. Cod. Civ. non impone l’obbligo, ma la facoltà, di ricorrere al Decreto Ingiuntivo (“l’amministratore può richiedere ..”) mtoivo per cui viene esclusa la violazione dell’obbligo di diligenza a norma dell’art.1710 Cod. Civ. (buon padre di famiglia).
