L’amministratore, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 Codice Civile, è legittimato alla riscossione delle quote condominiali necessarie per le spese di manutenzione delle parti comuni dell’edificio e per l’erogazione dei servizi comuni; ciò posto, il verbale di assemblea condominiale, con il quale si approvano le spese occorrenti per la conservazione delle parti comuni, costituisce prova scritta idonea a fondare l’ingiunzione di pagamento, anche in assenza dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea !

E’ questa la importante derivazione che discende dal principio ribadito dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, nella sentenza n. 10621, pubblicata in data 28 aprile 2017, che precisa: “per il disposto degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., l’amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea, mentre l’esistenza o meno di uno stato di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea rileva soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all’onere probatorio a suo carico.”

L’obbligo del condomino di versare i contributi relativi alle parti comuni dell’edificio, infatti, deriva dalla gestione stessa dell’immobile e, quindi, è precedente all’approvazione da parte dell’assemblea del piano di riparto, che non costituisce affatto la fonte dell’obbligazione pecuniaria, limitandosi a dichiarare il relativo credito del condominio, ossia la ripartizione non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del condominio; il piano di riparto risulta cioè necessario esclusivamente ai fini dell’ottenimento della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 63 disp. att. Cod.Civ.

Logica conseguenza di ciò è che il verbale di assemblea condominiale, contenente l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti comuni costituisce dunque prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime.

Delibera assembleare e Decreto Ingiuntivo

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